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Accordo sulle controversie di modesta entità 2022 / Accordo di limitazione BSV/SLK/Suva 2022

Accordo sulle controversie di modesta entità 2022

1. accordo per le controversie di modesta entità

Si rinuncia a far valere un diritto di regresso pari o inferiore a CHF 500.00.

2. rinuncia generale all'eccezione di prescrizione

2.1 Indipendentemente dall'importo da dividere, le compagnie rinunciano all'eccezione di prescrizione, purché il diritto di rivalsa sia stato notificato per iscritto entro tre anni. Il periodo di tre anni decorre da qualsiasi pagamento effettuato dall'assicuratore surrogante al richiedente, ma solo nella misura di tale pagamento.

 

2.2 Le compagnie rinunceranno al diritto di rivalsa dopo la scadenza di 10 anni dalla data del sinistro, a meno che l'assicuratore surrogante non richieda una proroga ai coassicuratori prima della scadenza di tale periodo. La parte surrogata deve confermare la proroga per iscritto.

 

In caso di pretese di regresso nell'ambito dell'assicurazione LAINF e dell'assicurazione complementare LAINF, la clausola 3.2 dell'Accordo di regresso LAINF 2001 si applica anche alle prestazioni complementari, a condizione che le prestazioni dell'assicurazione LAINF e dell'assicurazione complementare LAINF siano assicurate presso la stessa compagnia. In questi casi non è quindi necessaria la conferma dell'estensione da parte della parte surrogata.

3 Disposizioni generali

3.1 Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituirà tutti i precedenti accordi relativi alla rinuncia al diritto di regresso e agli accordi di limitazione (accordi sulle controversie di modesta entità). È stipulato a tempo indeterminato e si applica a tutte le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore.

 

3.2 Eventuali disposizioni di limitazione divergenti contenute in altri accordi avranno la precedenza sulle presenti disposizioni.

 

3.3 L'accordo è aperto all'adesione di tutti gli assicuratori privati e sociali che esercitano la loro attività in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. L'adesione vale per l'intero portafoglio dell'assicuratore aderente, ad eccezione dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF.

 

3.4 Le domande di adesione devono essere inviate alla sede dell'ASI. Il Segretariato è responsabile di fornire ulteriori informazioni agli assicuratori che hanno aderito all'accordo.

 

3.5 Gli assicuratori che hanno aderito all'accordo possono disdire la loro adesione alla fine di un anno solare con un preavviso di sei mesi. La disdetta deve essere comunicata per iscritto all'ufficio SIA.

Accordo di limitazione BSV/SLK/Suva 2022

Preambolo

Lo scopo del presente accordo è quello di semplificare la liquidazione dei crediti tra i partecipanti all'accordo mediante una chiara norma sulla prescrizione che si discosta dalla situazione legale. I partecipanti sono consapevoli del fatto che la nuova legge sulla prescrizione entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2020 contiene una disposizione poco chiara in merito al divieto di rinuncia anticipata, in quanto la legge all'art. 141 cpv. 1 n CO consente la presentazione di una rinuncia alla prescrizione solo "dall'inizio del periodo di prescrizione". Le parti interpretano unanimemente questa clausola nel senso che l'inizio del periodo di prescrizione assoluta (e quindi il momento dell'evento dannoso) è determinante per l'ammissibilità di una rinuncia alla prescrizione.

Termini di prescrizione

In tal senso, esse stabiliscono le seguenti modalità di limitazione:

 

Tra i partecipanti, l'accordo regola esclusivamente la limitazione dei diritti di regresso degli assicuratori sociali (AVS/AI, Suva, assicurazioni contro gli infortuni, assicurazioni sanitarie obbligatorie nonché assicuratori della previdenza professionale) nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile, secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein per i propri assicurati o per il Fondo nazionale di garanzia per i rischi di responsabilità civile ai sensi dell'art. 76 LAMal.

 

I ricorsi delle assicurazioni private (ricorso delle proprie assicurazioni contro i danni alle assicurazioni di responsabilità civile, ricorso tra assicurazioni di responsabilità civile e richieste di compensazione tra assicurazioni private a causa di assicurazioni multiple e doppie) sono soggetti al presente accordo solo nella misura in cui le richieste di ricorso sono quelle derivanti da danni alle persone. Il termine di prescrizione per i danni alle cose e i danni patrimoniali è disciplinato dal presente accordo solo se la parte lesa ha subito contemporaneamente danni alle persone. 1. L'assicuratore della responsabilità civile (o l'assicuratore della responsabilità civile) è responsabile per i danni alle persone.

 

1. l'assicuratore di responsabilità civile (o l'assicuratore privato interpellato in caso di assicurazione multipla e doppia) rinuncia all'eccezione di prescrizione nell'ambito della copertura per sé e per conto del suo assicurato, a condizione che egli (o, se necessario, il suo assicurato) sia stato informato per iscritto del diritto di regresso entro tre anni dall'evento dannoso. In caso di ricorso da parte dell'AVS/AI e degli istituti di previdenza professionale, il termine di tre anni decorre dalla data in cui la notifica del ricevimento della prestazione è pervenuta agli organi competenti dell'AVS o dell'AI (casse di compensazione o uffici AI) o all'istituto di previdenza. 2. Se l'assicuratore che effettua il ricorso non è in possesso di un certificato di previdenza professionale, il termine di tre anni decorre dalla data in cui l'assicuratore è in possesso di un certificato di previdenza professionale.

 

2. Se l'assicuratore che avanza la richiesta di surrogazione riceve la notifica del sinistro oltre tre anni dopo l'evento dannoso, può notificare la richiesta di surrogazione all'assicuratore della responsabilità civile entro un anno dal ricevimento della notifica del sinistro. Lo stesso vale nel caso in cui una costellazione di surrogazione sorga o diventi nota solo dopo la scadenza del termine ordinario di preavviso di tre anni ai sensi del paragrafo 1, che non poteva essere riconosciuta prima nonostante un'accurata elaborazione della surrogazione, o se le prestazioni pagate dall'assicuratore surrogante superano un limite de minimis applicabile ai sensi del diritto convenzionale solo dopo la scadenza di tale termine. Il periodo di notifica successiva di un anno inizia con la conoscenza della costellazione di surrogazione o al momento del pagamento della prestazione che porta al superamento del limite de minimis previsto dal diritto convenzionale. In tutti i casi, la notifica successiva del regresso è consentita solo fino a dieci anni dopo la data dell'evento dannoso.

 

3. Dopo la scadenza del termine di preavviso e di un eventuale successivo termine di notifica ai sensi del paragrafo 2, ma al più tardi dopo la scadenza di dieci anni dall'evento dannoso o, nel caso del diritto di regresso dell'AVS/AI e degli istituti di previdenza professionale, dal ricevimento della notifica del ricevimento della prestazione, l'assicuratore di regresso rinuncia a far valere i diritti di regresso, a meno che non impedisca l'inizio del termine di prescrizione ottenendo una rinuncia al termine di prescrizione in tempo utile o adottando misure che interrompono il termine di prescrizione.

 

Anche l'AVS/AI e le istituzioni di previdenza professionale rinunciano a far valere le pretese di regresso dopo la scadenza di quindici anni dall'evento dannoso, indipendentemente dal momento dell'iscrizione al beneficio delle prestazioni, a meno che non ottengano tempestivamente una rinuncia alla prescrizione o adottino misure per interromperla.

 

4. Il beneficiario di una rinuncia alla prescrizione può presumere che la dichiarazione sia stata redatta in modo legalmente valido e in conformità con i requisiti di legge e interni all'azienda. L'impugnazione dell'invalidità della rinuncia alla prescrizione è espressamente qualificata come abuso di diritto.

4 Per i ricorsi già annunciati il 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore dell' Accordo sulla prescrizione 2020) e per i quali non era ancora intervenuta la prescrizione ai sensi della normativa precedente al 1° gennaio 2020 o per i quali esistevano rinunce alla prescrizione senza lacune, l'assicuratore di responsabilità civile rinuncerà all'eccezione della prescrizione per dieci anni a partire dal 1° gennaio 2020. Tutte le richieste di surrogazione annunciate dopo il 1° gennaio 2020 saranno soggette alle regole di prescrizione del presente accordo.

 

Per i casi AVS/AI con data di accadimento a partire dal 1° gennaio 2010 che non sono ancora prescritti secondo le norme di prescrizione legale, si applica un "diritto di notifica successiva" di un anno, con la conseguenza che in caso di notifica successiva si applicano le norme di prescrizione del presente accordo. Il periodo di un anno decorre dalla data di adesione dell'assicuratore di responsabilità civile, ma non prima del 1° gennaio 2020. Gli enti pensionistici aziendali hanno un analogo diritto di notifica successiva di un anno a partire dalla data di adesione al presente accordo. Il presente accordo non si applica ai ricorsi che sono stati regolati a saldo al momento dell'entrata in vigore.

 

5. Possono aderire al presente accordo tutti gli assicuratori sociali e privati con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e il Fondo nazionale di garanzia della Svizzera o del Principato del Liechtenstein. La dichiarazione di adesione deve essere legalmente firmata e presentata all'Associazione Svizzera di Assicurazioni. L'Associazione Svizzera di Assicurazioni fornisce un elenco aggiornato dei partecipanti su Internet.

 

Se un assicuratore opera in più settori assicurativi, la dichiarazione di adesione vale sempre per tutti i settori.

 

Tra gli assicuratori sociali e privati che hanno aderito, le disposizioni di limitazione del presente accordo prevalgono su quelle dell'"Accordo tra la HMV e la BSV sulla rinuncia alla limitazione dell'1.1.1982", su quelle dell'"Accordo di regresso LAINF 2001" e su quelle dell'"Accordo sulla rinuncia ai crediti di regresso e sulla difesa dalla limitazione della Commissione di gestione dei sinistri".

 

Le regole di limitazione del presente accordo rimangono applicabili anche se l'assicuratore di regresso richiede comunque la rinuncia alla difesa dalla prescrizione in singoli casi. 6. Le regole di limitazione del presente accordo rimangono applicabili anche se l'assicuratore di regresso richiede la rinuncia alla difesa dalla prescrizione in singoli casi.

 

6. Le disposizioni in materia di limitazione del presente accordo si applicano in linea di principio tra le compagnie aderenti al momento della reciproca dichiarazione di adesione, ma non prima del 1° gennaio 2020.

 

7. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di recedere dal presente Accordo alla fine di un anno solare con un preavviso di sei mesi. La disdetta deve essere legalmente firmata e inviata all'Associazione Svizzera d'Assicurazioni. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni informerà tutte le parti contraenti della disdetta. Per tutte le richieste di risarcimento pendenti e per i casi che si verificano tra la disdetta e il recesso dal contratto, il termine di prescrizione continua a essere regolato dalle norme del presente contratto.